Lo studio assiste imprese, dirigenti e professionisti nei procedimenti penali che nascono da infortuni sul lavoro e malattie professionali, e nell'attività di prevenzione del rischio penale legata all'organizzazione della sicurezza.
Un infortunio sul lavoro o una malattia professionale possono generare, oltre alle conseguenze civili e assicurative, un procedimento penale. Le fattispecie più frequenti sono l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose, quando l'evento sia riconducibile alla violazione di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.
L'accertamento penale non si esaurisce nella ricostruzione del fatto materiale. Richiede di stabilire il nesso causale tra la condotta omissiva o commissiva e l'evento, e di individuare, all'interno dell'organizzazione aziendale, chi fosse titolare dell'obbligo giuridico di impedirlo.
La responsabilità va accertata in relazione agli obblighi attribuiti dalla legge e dall'organizzazione aziendale a ciascuna figura. Oltre alle qualifiche formali, nell'accertamento concreto può rilevare anche l'esercizio di fatto delle funzioni e dei poteri: la responsabilità non discende comunque in modo automatico dalla sola qualifica.
Il datore di lavoro può delegare alcuni dei propri compiti in materia di sicurezza a soggetti dotati di adeguate competenze e poteri, con atto scritto recante data certa, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008. Gli obblighi indelegabili restano invece quelli individuati dall'art. 17.
Nell'accertamento penale, la validità formale della delega non è sufficiente: occorre verificare la forma e i requisiti dell'atto, l'effettivo trasferimento delle funzioni, le competenze del delegato, i poteri organizzativi, gestionali e di spesa a lui attribuiti, e come fossero concretamente distribuite le funzioni prevenzionistiche nell'organizzazione dell'impresa.
I reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, quando commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, rientrano tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001. L'impresa può quindi essere chiamata a rispondere, in via autonoma rispetto alla persona fisica, se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.
Rileva, a questi fini, l'adozione di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie verificatasi ed efficacemente attuato, anche attraverso un sistema di controlli e un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri: l'art. 30 D.Lgs. 81/2008 indica i criteri con cui tali modelli si considerano, con riferimento alla sicurezza sul lavoro, idonei a questo scopo.
L'assistenza in materia di sicurezza sul lavoro non si esaurisce nella fase difensiva successiva a un infortunio. Riguarda anche l'analisi preventiva del rischio penale connesso all'organizzazione della sicurezza: la ricostruzione delle posizioni di garanzia effettive, la verifica delle deleghe di funzioni, il coordinamento tra le procedure di sicurezza e i modelli organizzativi adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Questa attività non sostituisce la consulenza tecnica in materia di sicurezza, che resta compito di professionisti specializzati: si colloca a monte, sul piano della responsabilità penale, verificando che l'organizzazione dell'impresa sia coerente con quanto effettivamente richiesto per prevenire il rischio-reato.
La tutela della salute e della sicurezza nel lavoro marittimo è regolata da una disciplina speciale, che individua obblighi, funzioni e responsabilità in relazione alla particolare organizzazione dell'attività lavorativa a bordo. Tale disciplina si coordina, nei rispettivi ambiti di applicazione, con la normativa generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Questa specializzazione si lega a quella dello studio in diritto penale della navigazione, dove il tema della sicurezza del lavoro a bordo è trattato insieme a quello della sicurezza della navigazione, nei procedimenti che nascono da naufragio, incendio a bordo, abbordo e infortuni dell'equipaggio.