L d P S t u d i o P e n a l e
A n a l y s i s & D e f e n s e

20 anni di esperienza in materia penale. Da oltre vent'anni svolgo attività di difesa penale, assistendo persone fisiche e imprese in procedimenti complessi, in ogni fase e grado del giudizio.
L'esperienza maturata in aula e nello studio dei casi ha consolidato un metodo di lavoro fondato sull'analisi rigorosa degli atti, sulla conoscenza approfondita della giurisprudenza e sulla costruzione di strategie difensive mirate.
Ogni incarico è affrontato con piena consapevolezza delle conseguenze processuali e umane che il procedimento penale comporta per il cliente, nella convinzione che la difesa richieda non solo competenza tecnica, ma anche responsabilità e misura nelle scelte.

Una storia che viene da lontano. Il mio percorso professionale si inserisce in una storia familiare profondamente legata al diritto penale e alla vita giudiziaria del Tribunale di Napoli. Mio nonno Andrea, mio padre Vittorio e mio zio Emidio hanno esercitato la professione forense in ambito penale con rigore e indipendenza, contribuendo a formare una tradizione fondata sul rispetto del processo e sull'autonomia della difesa.
I miei cugini Andrea e Lelio continuano ancora oggi anch'essi ad onorare la nostra storia.
Una delle aule della Prima Sezione Penale del Tribunale di Napoli è intitolata a mio padre Vittorio della Pietra in riconoscimento della sua figura professionale e umana. Un'eredità che non rappresenta un titolo, ma una responsabilità: quella di mantenere un metodo di lavoro serio, consapevole e rispettoso della complessità del giudizio penale.


Competenze
Gestione di procedimenti penali complessi
Coordinamento strategico con consulenti tecnici e ausiliari
Redazione attenta degli atti difensivi e impugnazioni, anche dinanzi alla Corte di Cassazione
Preparazione rigorosa della questioni giuridiche, dell'istruttoria dibattimentale e della discussione finale
Collaborazione strutturata con professionisti di altre aree del diritto, anche in ambito nazionale
Operatività sull'intero territorio nazionale, anche attraverso una rete professionale consolidata


“Per capire che una risposta è sbagliata non occorre una intelligenza eccezionale, ma per capire che è sbagliata una domanda ci vuole una mente creativa.” (Gianrico Carofiglio)


_Aree di attività specifiche
Diritto penale marittimo
Assistenza e difesa nei procedimenti penali connessi alla navigazione, alla sicurezza marittima e alla responsabilità penale derivante da attività svolte in ambito navale e portuale.
Diritto penale del lavoro
Tutela e assistenza nei procedimenti penali relativi alla sicurezza sul lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali, nonché alle responsabilità del datore di lavoro e dei soggetti garanti.
Diritto penale ambientale
Assistenza nei procedimenti penali per reati ambientali, con riferimento alla tutela delle matrici ambientali, alla gestione dei rifiuti e alle responsabilità derivanti da attività produttive.
Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001
Assistenza e difesa nei procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti, nonché supporto all'implementazione e all'aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo e svolgimento di incarichi in seno all'Organismo di Vigilanza (OdV).
Responsabilità penale medica e professionale
Difesa in procedimenti per colpa medica, responsabilità sanitaria e responsabilità penale di professionisti, con particolare attenzione alla valutazione tecnico-scientifica e causale.
Diritto penale assicurativo
Difesa delle Compagnie di Assicurazione in procedimenti penali riguardanti frodi assicurative e responsabilità penale derivante dalla circolazione stradale.
Reati familiari
Assistenza e difesa nei procedimenti penali relativi a condotte poste in essere nell'ambito dei rapporti familiari o di convivenza, con particolare attenzione ai profili probatori e alla tutela delle persone coinvolte.

Ultime news in materia penale
Guida dopo assunzione di stupefacenti: la Corte Costituzionale "salva" l'art. 187 C.d.S. ma impone limiti stringenti
29 gennaio 2026
Con la sentenza n. 10 del 2026, depositata oggi, la Corte Costituzionale (Presidente Amoroso, Relatore Viganò) ha deciso le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai GIP di Macerata, Siena e Pordenone sull'art. 187 del Codice della Strada, come modificato dalla legge n. 177 del 2024. La riforma aveva eliminato il requisito dello "stato di alterazione psico-fisica", suscitando immediate perplessità in ordine alla compatibilità con i principi di offensività, proporzionalità e ragionevolezza.
La Consulta ha dichiarato le questioni non fondate, ma ha imposto un'interpretazione costituzionalmente orientata che vincola tutti i giudici. In sostanza, la norma è legittima solo se interpretata nel senso che è punibile esclusivamente chi si pone alla guida in condizioni tali da creare un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione stradale.
Cosa significa in concreto? Non è più sufficiente la mera positività agli esami tossicologici per configurare la responsabilità penale. Sarà invece necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti che, per qualità e quantità, risultino generalmente idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche e delle capacità di controllo del veicolo.
La Corte ha sottolineato che l'area della rilevanza penale deve intendersi limitata alle sole ipotesi in cui la guida sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto alterativo. Assume quindi particolare rilievo la matrice biologica utilizzata per l'accertamento: il riscontro nelle urine, dove le tracce permangono anche per settimane, non ha lo stesso valore probatorio del riscontro nel sangue o nella saliva, dove la permanenza è notevolmente inferiore.
In definitiva, la Corte Costituzionale ha salvato la riforma del Codice della Strada ricondotta entro i limiti costituzionali, evitando che la norma si traducesse in una punizione dello status di "assuntore" a prescindere dall'effettivo pericolo per la sicurezza stradale. Il giudice dovrà valutare caso per caso, con il supporto delle conoscenze scientifiche, se la condotta di guida abbia effettivamente creato un pericolo significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida.
Fonte: Corte Costituzionale, sentenza n. 10/2026

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